La nuova norma UNI 11224:2019 descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione fumi.

Cosa cambia per la manutenzione del sistema di Rilevazione Fumi?

Le novità sono molte, soprattutto riguardano la modalità di prova degli avvisatori ottico e acustici di allarme e i relativi tempi.

La nuova norma introduce le metodologie per il controllo iniziale, e per il controllo periodico, dei segnalatori di allarmi ottici e di quelli acustici.

Si introduce l’utilizzo di strumenti quali il luxmetro e il fonometro per valutare, oltre all’efficienza, anche l’efficacia delle segnalazioni sia ottiche.

Vengono introdotte nuove modalità di verifica sui sistemi di rivelazione fumi ad aspirazione.

Un punto fondamentale è dato dalle nuove modalità relative alla “revisione del sistema” e la percentuale di punti da verificare durante i controlli.

Inoltre, vi è la figura del “Tecnico Manutentore”. “Persona competente e qualificata che porta a termine i propri compiti in modo affidabile, si assume le responsabilità per la finalizzazione degli stessi e adatta i propri comportamenti alle circostanze nel risolvere i problemi”.

Nuovi concetti di “anzianità dell’impianto” e di “ciclo”. Nella procedura di controllo funzionale sono state introdotte le novità di maggior portata, partendo dall’introduzione di due nuovi concetti come “anzianità dell’impianto” (anni trascorsi dalla consegna formale dell’impianto) e “ciclo” (tempo che intercorre tra la consegna formale e la verifica generale del sistema).

La “verifica generale del sistema” passa da 10 a 12 anni.

Per i sistemi di rivelazione fumi con linee convenzionali è rimasto invariato l’obbligo della prova del 100% di tutti i dispositivi ad ogni controllo periodico così come per quei punti, singoli, di tipo indirizzato che sono posti a sorveglianza di un’intera zona.

Per quanto riguarda i dispositivi di tipo indirizzato la nuova normativa prevede percentuali differenti in funzione dell’anzianità dell’impianto:

  • dalla “consegna formale” al sesto anno il controllo funzionale deve riguardare il 25% dei dispositivi a semestre (50% di dispositivi testati all’anno);
  • dal settimo al dodicesimo anno la percentuale sale dal 25 al 50% (100% di dispositivi testati nell’anno), ovvero lo stesso criterio della norma precedente;
  • La verifica generale dopo 12 anni;

Al termine dei dodici anni di vita i sistemi, sia quelli convenzionali, sia quelli indirizzati, dovranno essere sottoposti alla “verifica generale” che è costituita da un insieme di attività.

Durante la “verifica generale”, tutti i rivelatori automatici di fumo e di fiamma, dovranno essere sottoposti ad una delle seguenti procedure:

  • revisione di fabbrica;
  • sostituzione con nuovi rivelatori compatibili;
  • sottoposti a prova reale.

L’ultima opzione con l’intento di verificare che, i tempi di risposta per la generazione dell’allarme dei rivelatori installati, non superino del 20% quelli dello stesso rivelatore ma di nuova produzione, in caso contrario si dovrà sostituire o revisionare.

Le operazioni appena descritte dovranno essere effettuato entro i sei anni dall’attivazione della fase di “verifica generale del sistema”.

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