
La direttiva NIS2 è il nuovo quadro europeo sulla cybersicurezza. Il suo obiettivo è rafforzare la resilienza di organizzazioni pubbliche e private che operano in settori critici o altamente critici. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, entrato in vigore il 16 ottobre 2024, con con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come Autorità nazionale competente. La disciplina amplia l’ambito di applicazione rispetto alla precedente NIS e coinvolge 18 settori, distinguendo tra soggetti essenziali e soggetti importanti.
Per molte imprese il punto centrale è questo: quando si parla di NIS2 aziende, non si parla solo di IT. La normativa richiama un approccio più ampio, che riguarda governance, gestione del rischio, continuità operativa, gestione degli incidenti e sicurezza della supply chain. Inoltre, gli organi di amministrazione e direzione hanno responsabilità precise: devono approvare le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, vigilare sulla loro attuazione e seguire una formazione adeguata in materia di sicurezza informatica.
NIS2 aziende: riguarda solo le imprese direttamente obbligate?
Non sempre. È vero che la normativa si applica direttamente a specifiche categorie di soggetti, ma i suoi effetti si estendono anche ai fornitori. L’articolo 24 del decreto italiano richiede infatti ai soggetti NIS di considerare la sicurezza della catena di approvvigionamento e di valutare le vulnerabilità dei propri fornitori diretti e dei fornitori di servizi. In pratica, anche un’impresa non formalmente inclusa nell’elenco NIS può trovarsi coinvolta perché lavora per un’azienda che deve dimostrare maggiore controllo sul rischio cyber e operativo.
Per questo motivo, il tema NIS2 aziende interessa sempre di più il mondo B2B. Non è solo una questione normativa, ma anche una questione di affidabilità commerciale. Chi fornisce tecnologie, impianti o servizi a clienti strutturati dovrà sempre più spesso dimostrare attenzione concreta alla sicurezza.
Perché la NIS2 si collega anche agli impianti di sicurezza
Qui è importante essere chiari: la NIS2 non è una norma sugli impianti di sicurezza. Tuttavia, impone un approccio alla sicurezza basato sul rischio che comprende non solo i sistemi informativi, ma anche il loro ambiente fisico. La direttiva europea richiama infatti un approccio “all hazards”, cioè orientato a proteggere sistemi e ambiente fisico da eventi come accessi fisici non autorizzati, interruzioni, incendi, allagamenti o altri eventi capaci di compromettere integrità e riservatezza.
Inoltre, l’articolo 24 del decreto italiano include tra le misure da adottare la gestione degli incidenti, la continuità operativa e il backup, la sicurezza della supply chain, la manutenzione dei sistemi, la crittografia, il controllo degli accessi e la gestione degli asset. Nelle modalità e specifiche di base pubblicate da ACN è inoltre previsto che, almeno per i sistemi informativi e di rete rilevanti, l’accesso fisico sia protetto.
Per questo motivo, nelle aziende moderne gli impianti di sicurezza elettronica non possono più essere considerati un elemento separato dal tema cyber. Un sistema di controllo accessi può contribuire a proteggere locali tecnici, sale server, reparti produttivi, archivi e aree sensibili. Un impianto di videosorveglianza può rafforzare il presidio di varchi, perimetri e punti critici. Un impianto di allarme intrusione può integrare la protezione di asset fisici e continuità operativa. Allo stesso modo, anche i sistemi di rivelazione fumi e le soluzioni di spegnimento automatico per locali CED o server room, quando correttamente progettati, contribuiscono a proteggere infrastrutture e apparati essenziali da eventi che potrebbero interrompere servizi, danneggiare dati o compromettere la funzionalità dei sistemi informatici. Ma tutto questo ha valore reale solo se tali sistemi sono anche progettati, installati e mantenuti con criteri coerenti con il singolo rischio aziendale.
Il ruolo di un partner come Delta Sicurezza
In questo scenario, Delta Sicurezza può affiancare le imprese nella progettazione, installazione, manutenzione e assistenza di impianti di sicurezza pensati con una logica precisa di sicurezza integrata: protezione degli accessi, presidio delle aree sensibili, tutela dei locali tecnici, manutenzione programmata, attenzione ai processi aziendali e collaborazione con i referenti IT e cyber del cliente.
È così che un impianto di sicurezza smette di essere solo un componente isolato e diventa parte di una strategia aziendale più ampia. Oggi, per molte imprese, affrontare correttamente il tema NIS2 aziende significa proprio questo: superare una visione frammentata della sicurezza e adottare un approccio più completo.
FAQ sulla NIS2 per le aziende
No. La NIS2 non si applica indistintamente a tutte le imprese, ma a soggetti che rientrano in specifici settori e criteri dimensionali o di rilevanza. Tuttavia, anche molte aziende non direttamente obbligate possono essere coinvolte indirettamente, soprattutto se operano come fornitori di attività soggette alla normativa.
Il primo passo è valutare il proprio livello di esposizione al rischio e capire se l’azienda rientra direttamente nella normativa o se è coinvolta come fornitore. Da lì diventano centrali la gestione degli incidenti, la continuità operativa, la sicurezza della supply chain, il controllo degli accessi fisici e la protezione degli asset più critici.
Sì. Il decreto italiano richiede ai soggetti NIS di considerare la sicurezza della supply chain e di valutare le vulnerabilità dei fornitori diretti e dei fornitori di servizi. Per questo motivo, anche un’azienda non formalmente inclusa nel perimetro NIS2 può trovarsi a dover dimostrare maggiore attenzione a sicurezza, continuità e affidabilità operativa.