Rivelazione fumi: UNI 11224:2019 cos’è e cosa cambia nella manutenzione degli impianti
La nuova norma UNI 11224:2019 descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione fumi. Cosa cambia per la manutenzione del sistema di Rilevazione Fumi? Le novità sono molte, soprattutto riguardano la modalità di prova degli avvisatori ottico e acustici di allarme e i relativi tempi. La nuova norma introduce le metodologie per il controllo iniziale, e per il controllo periodico, dei segnalatori di allarmi ottici e di quelli acustici. Si introduce l’utilizzo di strumenti quali il luxmetro e il fonometro per valutare, oltre all’efficienza, anche l’efficacia delle segnalazioni sia ottiche. Vengono introdotte nuove modalità di verifica sui sistemi di rivelazione fumi ad aspirazione. Un punto fondamentale è dato dalle nuove modalità relative alla “revisione del sistema” e la percentuale di punti da verificare durante i controlli. Inoltre, vi è la figura del “Tecnico Manutentore”. “Persona competente e qualificata che porta a termine i propri compiti in modo affidabile, si assume le responsabilità per la finalizzazione degli stessi e adatta i propri comportamenti alle circostanze nel risolvere i problemi”. Nuovi concetti di "anzianità dell'impianto" e di "ciclo". Nella procedura di controllo funzionale sono state introdotte le novità di maggior portata, partendo dall’introduzione di due nuovi concetti come “anzianità dell’impianto” (anni trascorsi dalla consegna formale dell’impianto) e “ciclo” (tempo che intercorre tra la consegna formale e la verifica generale del sistema). La “verifica generale del sistema” passa da 10 a 12 anni. Per i sistemi di rivelazione fumi con linee convenzionali è rimasto invariato l’obbligo della prova del 100% di tutti i dispositivi ad ogni controllo periodico così come per quei punti, singoli, di tipo indirizzato che sono posti a sorveglianza di un’intera zona. Per quanto riguarda i dispositivi di tipo indirizzato la nuova normativa prevede percentuali differenti in funzione dell’anzianità dell’impianto: dalla “consegna formale” al sesto anno il controllo funzionale deve riguardare il 25% dei dispositivi a semestre (50% di dispositivi testati all’anno); dal settimo al dodicesimo anno la percentuale sale dal 25 al 50% (100% di dispositivi testati nell’anno), ovvero lo stesso criterio della [...]